Associazione CranioSacrale Italia A.CS.I.
Statuto
Titolo I Denominazione
Articolo 1
##E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative (art. 14 e seguenti del codice civile), una libera Associazione a carattere nazionale, riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, con finalità culturali, di promozione di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di tutela della categoria degli associati, costituita da persone che accettano le norme stabilite nel presente Statuto, denominata Associazione CranioSacrale Italia, A.CS.I.
Articolo 2
##Essa ha sede legale in Voghera, viale Carlo Marx n. 6.
##Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
Articolo 3
##La durata dell'Associazione è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta; potrà essere prorogata per periodi di dieci anni ad insindacabile giudizio dell'Assemblea Generale dei Soci.
Titolo II - Scopi
Articolo 4
##L'Associazione è un'istituzione culturale apartitica e aconfessionale, senza scopi di lucro.
##Lo scopo dell'Associazione è di promuovere lo studio e la diffusione della disciplina CranioSacrale, secondo le tecniche originate dagli studi di William G. Sutherland, e di contribuire allo sviluppo globale dell'individuo attraverso il contatto con il corpo anche mediante la promozione di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e la tutela della categoria degli associati.
Articolo 5
Finalità
##Le finalità dell'Associazione sono:
1.#Organizzare gli Operatori CranioSacrali per favorirne il confronto e lo scambio d'esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale e l'aggiornamento professionale, indipendentemente dall'iter di formazione.
2.#Sviluppare l'Associazione come un corpo etico, responsabile e professionale svolgendo azione rappresentativa a nome e per conto di tutti i membri associati nei confronti degli organismi statali e delle Istituzioni in genere.
3.#Tutelare gli interessi della categoria che rappresenta i singoli associati.
4.#Stabilire e sostenere un Codice Etico e Deontologico degli Operatori di CranioSacrale, in modo da conferire loro uno stato riconosciuto in virtù della loro appartenenza all'Associazione.
5.#Contribuire alla diffusione della pratica CranioSacrale fra gli operatori del settore e del pubblico in generale.
6.#Curare la divulgazione della pratica CranioSacrale e delle sue caratteristiche specifiche.
7.#Agire come centro di stimolo per promuovere ed incentivare la ricerca e lo sviluppo della pratica CranioSacrale. attraverso l'organizzazione di convegni, riunioni, "stage" a livello locale, nazionale e internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.
8.#Promuovere tra i membri lo scambio di esperienze e documentazioni necessarie a migliorare la preparazione culturale e l'aggiornamento professionale.
9.#Promuovere le attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
10.#Garantire la corretta informazione al pubblico e la tutela degli associati, mediante la tenuta di un apposito registro degli operatori.
Articolo 6
##L'Associazione per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 5 provvederà ad intrattenere rapporti e relazioni con fonti scientifiche, associazioni, fondazioni, federazioni, istituti, giungendo anche, qualora sia ritenuto opportuno dall'Assemblea Generale dei Soci, ad affiliazioni o gemellaggi con Enti che siano indirizzati verso i medesimi scopi sociali, od assimilabili ad essi.
Articolo 7
##L'Associazione provvederà ad intrattenere rapporti e relazioni con tutte le Associazioni similari a livello nazionale ed internazionale, basandosi sul concetto di riconoscimento reciproco.
Articolo 8
##Per il conseguimento dello scopo Sociale, l'Associazione potrà intraprendere iniziative di carattere culturale e qualora necessiti anche di carattere commerciale.
Titolo III - I Soci
Articolo 9
##Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.
##I Soci si distinguono in "Soci insegnanti", "Soci Professionisti", "Soci Ordinari", "Soci Sostenitori".
a)#Sono "Soci Insegnanti" coloro che hanno i requisiti previsti dall'art.13 del presente statuto.
b)#Sono "Soci Professionisti" coloro che hanno i requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del presente statuto e quelli previsti dal regolamento dell'A.CS.I.
c)#Sono "Soci Ordinari" coloro che hanno le caratteristiche previste dall'art. 14, comma 1, del presente statuto.
d)#"Soci Sostenitori" sono coloro che non rientrano nelle categorie precedenti.
##L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto pieno di voto in assemblea e sono tenuti al pagamento delle quote associative.
##La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione sono rimesse al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Costituisce in ogni caso motivo di non accettazione della domanda del socio l'aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano valutate incompatibili dal Consiglio Direttivo con lo spirito e le finalità dell'Associazione.
##I soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione facendone richiesta scritta contestualmente al versamento della quota. Chi intende aderire all'Associazione deve espressamente dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
##L'iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta scritta.
##I soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa.
##La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
Articolo 10
Soci Professionisti
##Possono divenire "Soci Professionisti" tutti coloro che abbiano completato con successo l'iter formativo presso un docente iscritto all'Associazione, e che nell'applicare le proprie tecniche si avvalgono delle conoscenze acquisite con la pratica CranioSacrale, anche se in modo non esclusivo.
Articolo 11
##Coloro che abbiano seguito corsi di formazione con insegnanti non iscritti all'A.CS.I, potranno aderire all'associazione stessa in forma di Socio Professionista previa verifica che le competenze non siano inferiori agli standard minimi di qualificazione richiesti nei corsi degli Insegnanti iscritti.
##A tal fine il Comitato Scientifico Didattico provvederà ad istituire un apposito Regolamento Interno indicante l'iter e le modalità di verifica.
Articolo 12
##I "Soci Professionisti" se ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 15 vengono iscritti al "Registro degli Operatori Italiani di CranioSacrale" (ROICS), tenuto dal Consiglio Direttivo, e possono utilizzare la qualifica di "Membro Registrato CranioSacrale" (MRCS).
Articolo 13
Soci Insegnanti
##I Soci che aspirassero alla qualifica di "Socio Insegnante" devono farne richiesta al Comitato Scientifico Didattico.
##A tal fine il Comitato Scientifico Didattico provvederà ad istituire un apposito Regolamento Interno indicante i requisiti e l'iter per il conseguimento della qualifica.
##Il Comitato Scientifico Didattico, è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione per iscritto entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, motivando l'eventuale rifiuto. In caso di controversia o contestazione, i membri hanno la facoltà di adire il Collegio dei Probiviri, che provvederà ad esprimere un parere sul contenzioso. Tale parere avrà valore vincolante.
##I "Soci Insegnanti" vengono iscritti al "Registro degli Operatori Italiani di CranioSacrale" con la qualifica di "Insegnante".
Articolo 14
Soci Ordinari e Soci Sostenitori
##Sono "Soci Ordinari" coloro che abbiano superato almeno la metà del "curriculum" formativo, o che pur potendo rivestire la qualifica di "Socio Professionista" preferiscano rivestire quella di "Socio Ordinario".
##L'adesione a "Socio Ordinario", non comporta, in nessun caso, la possibilità di utilizzare il nome dell'Associazione stessa come qualificazione.
##Sono "Soci Sostenitori" tutti coloro che si iscrivono all'associazione senza finalità di formazione.
Articolo 15
Registro Soci
##I "Soci Professionisti", in regola con le norme di iscrizione, previste dall'art. 9, in possesso dei requisiti richiesti dall'Associazione agli artt. 10 e 11 del presente statuto, potranno richiedere l'iscrizione al relativo registro costituito presso l'Associazione e potranno valersi della qualifica di "Socio Professionista" A.CS.I
##L'Associazione provvederà a pubblicare, aggiornare e conservare l'elenco dei "Soci Professionisti" ed "Insegnanti".
Articolo 16
Obblighi dei Soci
##Ogni iscritto è tenuto:
-#Ad osservare le norme del presente Statuto e dei suoi regolamenti;
-#Ad accettare ed osservare il Codice Etico e Deontologico approvato dall'Assemblea ordinaria;
-#Ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
-#Curare il continuo aggiornamento professionale, anche partecipando alle iniziative promosse dall'Associazione come da specifico regolamento.
-#A versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo (art. 29).
-#A versare le contribuzioni integrative che, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali, per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate, vengano stabilite dal Consiglio Direttivo su autorizzazione dell'Assemblea.
-#Ad essere in possesso di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, qualora sia iscritto tra i "Soci Professionisti" o tra i "Soci Insegnanti".
##La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.
##Tutti i soci maggiorenni, se in regola con i versamenti e non sospesi o esclusi/espulsi, hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:
a.#il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b.#il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
c.#il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ovvero del bilancio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d.#il diritto a poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione.
##Tutti i soci effettivi, in regola con le norme del presente statuto, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e hanno a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto anche delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.
##Rientra inoltre nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
a.#sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
b.#partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
c.#tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
##Il socio potrà, inoltre, liberamente e volontariamente offrire gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dell'attività istituzionale e dei servizi alla stessa connessi, necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
Art. 17
Quote Associative
##Ogni Socio dovrà versare la quota associativa nei termini e nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire.
Art.18
Provvedimenti Disciplinari
##Qualora il socio venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura, la sospensione temporanea o, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà all'Assemblea l'esclusione/espulsione.
Art. 19
Perdita della qualità di Socio
##Si perde la qualità di Socio per:
a)#morte;
b)#dimissioni o recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta.
c)#mancato versamento entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del contributo associativo;
d)#esclusione/espulsione
e)#l'aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia valutato dal Consiglio Direttivo incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.
Art. 20
Esclusione/espulsione
##L'esclusione/espulsione, oltre che per i motivi previsti dall'art. 18, può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri all'Assemblea.
##L'esclusione/espulsione sarà proposta dal Consiglio direttivo al Collegio dei Probiviri i quali proporranno all'Assemblea di deliberare in merito entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta.
##L'esclusione/espulsione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al regolamento associativo.
Art.21
Riesame
##Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di esclusione/espulsione, o, venuta meno la causa dell'esclusione/espulsione stessa, il Consiglio Direttivo può riesaminare la posizione dell'ex socio, su sua richiesta, al fine di stabilire se può essere riammesso nell'Associazione, previa delibera da parte dell'Assemblea.
Art.22
Recesso
##Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di rinuncia alla qualità di socio/associato.
Titolo IV - Organi Sociali
Articolo 23
##Gli Organi Sociali sono:
1.#Assemblea Generale dei Soci
2.#Consiglio Direttivo
3.#Comitato Scientifico Didattico
4.#Collegio dei Probiviri
5.#Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 24
Assemblea Generale dei Soci
##L'Assemblee dei Soci quale organo sovrano di governo della associazione può essere ordinaria o straordinaria.
##Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.
##Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa.
##L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di approvare un regolamento ed un codice Deontologico predisposti dal Consiglio Direttivo e successivamente di modificarli, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art. 25
Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
##Le Assemblee, che potranno tenersi anche in luogo diverso da quello della Sede Sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla deliberazione dei Soci:
a)#il rendiconto (utilizzando anche la forma di bilancio nelle sole sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell'anno precedente;
b)#il rendiconto preventivo dell'anno corrente (utilizzando anche la forma di bilancio);
c)#la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo sull'attività associativa e sull'andamento morale e economico dell'Associazione;
d)#la relazione del Collegio dei Revisori, se esistente;
e)#gli altri argomenti all'ordine del giorno.
##L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro un mese su richiesta scritta, inviata per posta ordinaria o via fax, di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto.
##Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.
##L'Assemblea si considera altresì validamente costituita anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti gli associati e la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti se nominato.
##Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, o mediante pubblicazione sul sito "web" dell'associazione, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà essere effettuata anche nello stesso giorno della prima convocazione.
##Nei casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo, anche via fax o posta elettronica, con avviso pubblicato sul sito "web" dell'associazione almeno il giorno prima dell'adunanza.
##Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci, in regola con i versamenti delle quote e con le norme del presente statuto.
##L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da persona da lui indicata, il quale nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee.
##Nel verbale dell'Assemblea devono risultare annotati:
a)#la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea;
b)#il riassunto degli argomenti discussi;
c)#le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
d)#le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l'annotazione con indicazione del nome del richiedente;
e)#quant'altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
##Le delibere, sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate, in prima convocazione, qualora siano intervenuti in proprio o per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
##Le delibere sia in prima che seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice (50%) degli intervenuti, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell'Associazione.
##Ogni socio che ha diritto di intervento, in base a quanto sopra, ha diritto ad un voto.
##Poiché l'Associazione ha carattere nazionale, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. L'eventuale normativa relativa alla regolamentazione delle deleghe è riportata nel regolamento dell'Associazione.
##Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall'Assemblea stessa.
##Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
##L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:
a)#decide le linee generali della politica associativa;
b)#determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;
c)#formula ed approva il Codice Deontologico;
d)#elegge il Presidente del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri, il Collegio dei Probiviri e decide se nominare il Collegio dei Revisori dei conti e se del caso lo elegge. La durata delle cariche è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, in difetto, si intendono della durata di anni due;
e)#approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
f)#assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
g)#delibera l'esclusione/espulsione e la riammissione dei Soci;
h)#approva annualmente il rendiconto economico dell'Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla Legge;
i)#delibera il versamento di contribuzioni integrative;
l)#delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con finalità analoghe, per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 662/96.
##Le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
##L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con modalità delle quali si darà atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
##Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.
Articolo 26
Comitato Scientifico Didattico
##Il Comitato Scientifico Didattico è composto da tutti i "Soci Insegnanti" in regola con il versamento della quota Sociale che non siano sospesi, sottoposti a procedimenti disciplinari dal Collegio dei Probiviri.
##Il Comitato Scientifico Didattico è convocato da parte del suo Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata ai suoi membri almeno una settimana prima della data fissata.
##Il Comitato Scientifico Didattico può riunirsi ovunque.
##Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il Comitato Scientifico Didattico può deliberare sia in prima che in seconda convocazione. Il Comitato Scientifico Didattico è validamente costituito in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei componenti e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica.
##Il Comitato Scientifico Didattico è comunque validamente costituito anche senza preventiva convocazione quando siano presenti tutti i componenti ovvero quando gli stessi siano stati informati della riunione almeno il giorno precedente.
##Il Comitato Scientifico Didattico è presieduto da un Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza dal membro più anziano di età anagrafica.
##Il membro del Comitato che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Comitato.
##Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.
##Il Segretario coadiuva il Presidente e durante le riunioni provvede alla redazione del verbale sul Libro verbali del Comitato Scientifico Didattico.
Articolo 27
##Compiti del Comitato Scientifico Didattico, nel rispetto delle specifiche individualità, delle competenze dell'assemblea:
1.#Promuovere il confronto, la ricerca e lo scambio di informazioni sui temi della didattica, dei contenuti e dei metodi;
2.#Promuovere lo sviluppo ed il miglioramento della figura professionale dell'Operatore CranioSacrale;
3.#Elaborare l'iter formativo, gli standard minimi di conoscenza, di abilità e di metodologia per Professionisti ed Insegnanti;
4.#Elaborare iniziative di aggiornamento per i Soci;
5.#Elaborare eventuali Regolamenti Interni riguardo all'iter formativo;
6.#Concedere o negare l'autorizzazione all'insegnamento, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;
7.#Proporre all'Assemblea una rosa di nominativi per i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;;
8.#Eleggere il suo coordinatore.
Articolo 28
##Le votazioni all'interno del Comitato Scientifico Didattico avvengono per maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).
Articolo 29
Consiglio Direttivo
##Il Consiglio Direttivo rappresentante le differenti tipologie di Soci, è composto da tre a nove membri eletti ogni due anni. Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
##Il Consiglio Direttivo, presieduto dal suo Presidente, è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
a)#delibera l'ammissione dei Soci;
b)#cura la tenuta del Libro dei soci e ne provvede l'aggiornamento e cura altresì la tenuta del Registro dei Soci Professionisti (ROICS);
c)#determina l'ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e lo stato di morosità del Socio;
d)#delibera la convocazione dell'Assemblea nell'ipotesi prevista dall'art. 25 dello statuto;
e)#cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
f)#vigila sull'osservanza del Codice Deontologico e di tutte le altre disposizioni emanate dall'Assemblea in materia di interesse professionale;
g)#predispone il programma operativo ed il rendiconto (anche redatto in forma di bilancio) dell'Associazione, consuntivo e preventivo (questi ultimi predisposti dal Tesoriere nominato), da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
h)#cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità ai fini statutari;
i)#interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi;
j)#Promuove la stesura e la modifica dei regolamenti interni e dello statuto.
##Il Consiglio Direttivo elegge un vicepresidente, un segretario e ove lo ritenga opportuno un tesoriere. Il segretario compie gli atti di ordinaria amministrazione necessari all'organizzazione dell'Associazione e quelli relativi ai pagamenti ordinari nel caso in cui non sia stato nominato un Tesoriere o non vi provveda il Presidente.
##Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
##Il singolo Consigliere adempie ad impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.
Articolo 30
Il Presidente e il Tesoriere
##Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere.
##Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione: può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.
##In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente.
##Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
##Il Tesoriere, ove nominato:
a)#è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla Legge;
b)#ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
c)#predispone il rendiconto consuntivo e preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
d)#può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.
Art.31
Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
##Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Il Consiglio direttivo può riunirsi ovunque.
##Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio può deliberare sia in prima che in seconda convocazione Il Consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei Consiglieri e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica.
##Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
##Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche senza preventiva convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ovvero quando gli stessi siano stati informati della riunione almeno il giorno precedente.
##Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età anagrafica. Chi presiede il Consiglio nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.
##Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo il quale provvederà alla sua sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sua sostituzione.
##Il Presidente viene eletto dall'Assemblea mentre il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere ove ne sia ravvisata la necessità.
##Il Segretario coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
Articolo 32
Collegio dei Probi Viri
##Il collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell'Associazione.
1.#Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
2.#Istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario.
3.#Delibera di proporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, l'esclusione/espulsione e la riammissione dei Soci.
4.#In caso di recidiva propone la delibera di esclusione/espulsione dall'Associazione.
##Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea e rimane in carica per due anni.
##Alla carica di Probo Viro possono essere elette persone esterne all'Associazione.
Articolo 33
Collegio dei Revisori dei Conti
##Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato dall'Assemblea, esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i rendiconti (anche redatti in forma di bilancio) relazionando all'Assemblea.
##Esso è composto da un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea, il presidente viene eletto al suo interno.
##La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi dell'Associazione.
##Alla carica di Revisore dei Conti possono essere elette persone esterne all'Associazione.
Articolo 34
##Gli esercizi Sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 35
Bilancio
##Il Consiglio Direttivo, o quando nominato il Tesoriere, predispone un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.
##Il rendiconto sarà costituito in forma libera che potrà assumere anche quella di bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico, nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.
##Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito "web" dell'Associazione almeno due giorni prima dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
##E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.36
Patrimonio
##Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, delle contribuzioni integrative e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione e dai beni acquistati con tali somme; inoltre è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a)#contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, e da liberalità;
b)#quote associative ed eventuali quote integrative;
c)#sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d)#proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate; nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
##La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.37
Durata dell'Associazione e Scioglimento
##La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga ai sensi dell'art.3 del presente statuto.
##Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell'Associazione, verranno deliberati dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 25 del presente statuto, con obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L.662/96.
Articolo 38
Clausola finale
##Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell'Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno i Regolamenti, il Codice Etico e Deontologico e le leggi vigenti in materia.
f.to Elisabetta Ugolotti#
Vittorio Quagliata notaio#
Ultimo aggiornamento (Martedì 07 Aprile 2009 09:08)